Art. 33
33 / 37In vigore dal 10 mag 2026
Rappresentanza delle associazioni della pesca
nelle commissioni di riserva delle aree marine protette
1. All', comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee di cui al comma 339 dell' della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Note all':
- Si riporta il testo del comma 339, dell', della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, come modificato dalla presente legge:
«339. La commissione di riserva di cui all', terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Storico versioni
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