Art. 31

Art. 31

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In vigore dal 8 ago 2026
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca 1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all', quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge)) , le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonchè modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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