Art. 31
31 / 37In vigore dal 8 ago 2026
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all', quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
((sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge))
, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonchè modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-31