Capo VI
Art. 31
31 / 37Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca
In vigore dal 10 mag 2026
Disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali per il settore della pesca
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all', quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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