Art. 30
30 / 37In vigore dal 10 mag 2026
Regime previdenziale agevolato per favorire
il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all' del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma è concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Note all':
- Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 13 luglio 2021, n. 247.
- Si riporta il testo dell', comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
« (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonchè quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonchè le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 28 giugno 2014, n. L 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 343 del citato decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 343 (Casi di risoluzione di diritto del contratto). - Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
1. in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonchè in caso di preda;
2. in caso di perdita della nazionalità della nave;
3. in caso di vendita giudiziale della nave;
4. in caso di morte dell'arruolato;
5. quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
6. quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;
7. in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;
8. in caso di revoca da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
9. quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
10. quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.».
Storico versioni
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