Art. 25

Art. 25

25 / 37
In vigore dal 10 mag 2026
Isole minori 1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilità per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Note all': - Si riporta il testo dell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001: «ALLEGATO A (, comma 7) Isole Tremiti 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Suscitane 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee. 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane 11. Ponza, Palmarola, Zannone. Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto. Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isola del lago d'Iseo 16-bis. Monte Isola.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-25