Art. 24
24 / 37In vigore dal 10 mag 2026
Sostegno alla cantieristica regionale
1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.
Note all':
- Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante: «Codice degli incentivi, in attuazione dell', commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-24