Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 10 mag 2026
Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati. 2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione: a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall', comma 1, lettera c), della presente legge; b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall', comma 1, lettera d), della presente legge; c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall', comma 1, lettera m), della presente legge. Note all': - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 1952.
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