Capo IV
Art. 20
20 / 37Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti
In vigore dal 10 mag 2026
Protezione delle praterie di Posidonia oceanica
tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti
1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, nè determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di habitat marini sensibili o protetti, inclusi gli habitat di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.
2. Ai fini del presente articolo sono considerati habitat marini sensibili o protetti:
a) gli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
b) gli habitat essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;
c) gli habitat marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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