Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 mag 2026
Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo 1. All', comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri,»; b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri». Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016, come modificato dalla presente legge: « (Tavolo interministeriale di coordinamento). - 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo è costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo è presieduto dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonchè di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
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