Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 10 mag 2026
Passaggi di proprietà di beni mobili registrati 1. All', comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «che sono tenuti a rilasciarla» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all', comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all', comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all' della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione». 2. All' della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le sessioni dell'esame di idoneità di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome: a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato; b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato. 3-bis. Le modalità e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all', comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge: « (Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati). - 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all', comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all', comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all' della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.». - Si riporta il testo dell' della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 1991, come modificato dalla presente legge: « (Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club. 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell' nonchè di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni dell'esame di idoneità di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome: a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato; b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato. 3-bis. Le modalità e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.».
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