Capo IV
Art. 16
16 / 37Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 10 mag 2026
Modifiche al codice della nautica da diporto,
di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2»;
2) al comma 3, dopo le parole: «di un Paese terzo,» sono inserite le seguenti: «fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,» e le parole: «una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonché l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attività non commerciale»;
b) all', il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicità è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;
c) all', il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unità, sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;
d) dopo l'articolo 26-bis è inserito il seguente:
«Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). - 1. Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale»;
e) all':
1) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unità, abilita l'unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e c).
Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall', comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma»;
2) al comma 5, dopo le parole: «che abbia un contratto di lavoro» sono inserite le seguenti: «o di collaborazione»;
f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 39-ter (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere). - 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneità di cui all' del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è presentata all'autorità marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla località di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
3. L'autorità marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all', comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonché le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità di cui al comma 2, che, se più severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.
5. Il titolo estero è restituito in ogni caso al richiedente»;
g) all'articolo 40:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente»;
h) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con l'unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta»;
i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Locazione con prescrizione di comandante). - 1.
Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.
3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione»;
l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «per un determinato periodo» sono inserite le seguenti: «di tempo o per un itinerario concordato»;
m) all'articolo 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all', comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana»;
n) all'articolo 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto»;
o) all'articolo 49-bis:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le unità di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza»;
2) al comma 3, dopo le parole: «in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto» sono inserite le seguenti: «o del contrassegno previsto al comma 1-bis»;
p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale»;
q) all'articolo 49-octies:
1) al comma 1, dopo le parole: «conseguimento delle patenti nautiche» sono aggiunte le seguenti: «soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno»;
2) al comma 3, dopo le parole: «assenza dello scopo di lucro,» sono inserite le seguenti: «anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,»;
r) all'articolo 49-nonies, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio»;
s) all'articolo 53-quinquies, comma 1, lettera e), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, e all'articolo 55-bis»;
t) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all', comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all', comma 3»;
u) all'articolo 58, comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e dopo la parola: «prescritta» sono inserite le seguenti: «all'UCON».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-16