Art. 14 · Zone di interesse turistico subacqueo
Capo III

Art. 14

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Zone di interesse turistico subacqueo

In vigore dal 10 mag 2026
1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri: a) «sicurezza»: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio; b) «rilevanza paesaggistica e faunistica»: presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori; c) «rilevanza archeologica»: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo; d) «rilevanza culturale»: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso. 2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1. 3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo. 4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale. 5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.
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