Art. 10
10 / 37In vigore dal 10 mag 2026
Immersione subacquea
1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
4. I soggetti di cui all', comma 1, lettere c), d), e) e f), e all' devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Note all':
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' della legge 6 luglio 2002, n.137» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Si riporta il testo degli articoli 90 e 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008:
«Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803: 2018;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.».
«Art. 91 (Segnalazione). - "1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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