Art. 1 · Istituzione della Giornata della ristorazione

Art. 1

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Istituzione della Giornata della ristorazione

In vigore dal 30 mag 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Istituzione della Giornata della ristorazione 1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità e ispirandosi ai seguenti principi: a) inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale; b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità; c) sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonché il contrasto dei comportamenti lesivi della dignità del settore; d) promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema; e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale. 2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy. 3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
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