Art. 1
1 / 4Istituzione della Giornata della ristorazione
In vigore dal 30 mag 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Istituzione della Giornata della ristorazione
1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità e ispirandosi ai seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità;
c) sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonché il contrasto dei comportamenti lesivi della dignità del settore;
d) promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale.
2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Storico versioni
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