Art. 7 · Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Titolo I

Art. 7

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Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

In vigore dal 29 mag 2026
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 6, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; b) all': 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all', comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all', comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»; 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta»; c) all': 1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; 2) al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»; d) all': 1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro venticinquemila»; 2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»; e) all': 1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; 2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»; f) all', comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; g) l' è sostituito dal seguente: « (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). - 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all' nonché dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»; h) l' è sostituito dal seguente: « (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso»; i) l' è abrogato.
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