Art. 6 · Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP
Titolo I

Art. 6

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Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP

In vigore dal 29 mag 2026
1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori. 2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori. 4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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