Capo V
Art. 20
20 / 21Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
In vigore dal 29 mag 2026
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è sostituito dal seguente:
« (Pesca senza licenza o autorizzazione). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;
b) l' è sostituito dal seguente:
« (Pesca in zone e tempi vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:
a) pesca in aree marine protette;
b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;
c) l' è sostituito dal seguente:
« (Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore»;
d) l' è sostituito dal seguente:
« (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:
a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;
b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.
3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca»;
e) dopo l' sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
Art. 13-ter (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata). - 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:
a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;
b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);
c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-quater (Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
Art. 13-quinquies (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-sexies (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-septies (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento). - 1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all', comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
Art. 13-octies (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale). - 1. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall', comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
Art. 13-novies (Sanzioni amministrative accessorie). - 1.
All'applicazione delle sanzioni di cui agli , commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-sexies, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all', comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui agli , comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui agli , comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
Art. 13-decies (Disposizioni procedurali). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.
2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell', comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli , comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli , commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione»;
f) all':
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le contravvenzioni di cui all', comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»;
2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
g) all', comma 2:
1) le parole: «, di cui all', comma 2,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;
i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.
Storico versioni
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