Capo IV
Art. 18
18 / 21Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola_- CAA
In vigore dal 29 mag 2026
Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3:
1) al primo periodo, la parola: «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;
b) dopo l' è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Illeciti amministrativi). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all', comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all', comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.
2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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