Capo IV
Art. 15
15 / 21Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa
In vigore dal 29 mag 2026
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l' è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). - 1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.
2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all' della presente legge.
3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».
Storico versioni
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