Art. 13 · Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Capo III

Art. 13

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Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

In vigore dal 29 mag 2026
1. All' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina»; b) al comma 1 è premesso il seguente: «01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente, di cui all' del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato»; c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare»; e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»; f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»; g) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»; h) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»; i) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all', comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689»; l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».
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