Art. 1 · Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari
Titolo I

Art. 1

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Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari

In vigore dal 29 mag 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari 1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»; b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati; c) all'articolo 517-quater è premessa la seguente partizione: «Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»; d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente comma: 1) all'articolo 517-quater: 1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»; 1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»; 1.3) il terzo comma è abrogato; 1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»; 2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti: «Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità. Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorchè figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000. Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). - Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se: 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti; 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; 3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito; 4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati»; 3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»; e) al capo III: 1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo»; 2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti: «Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere: 1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; 2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies. Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti». 2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto comma,».
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