Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 7 mag 2026
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall' dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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