Art. 47 · Risorse disponibili per la cooperazione
AccordoTitolo VIII

Art. 47

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Risorse disponibili per la cooperazione

In vigore dal 7 mag 2026
Risorse disponibili per la cooperazione Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione di cui al presente accordo, le Parti mettono a disposizione i mezzi necessari per attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative. Queste attività di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, lo sviluppo delle capacità e le iniziative di cooperazione tecnica, lo scambio di esperti, lo svolgimento di studi e altre azioni concordate tra le Parti.
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