Art. 38 · Istruzione e cultura
AccordoTitolo VII

Art. 38

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Istruzione e cultura

In vigore dal 7 mag 2026
Istruzione e cultura 1. Le Parti promuovono la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attività delle loro istituzioni culturali. 2. Le Parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali, compresi gli scambi interpersonali, e di realizzare iniziative comuni in diversi ambiti della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversità. A tale riguardo le Parti inoltre sostengono le attività della Fondazione Asia-Europa. 3. Le Parti si consultano e collaborano nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversità culturale e tutelare il patrimonio culturale. Le Parti promuovono e rispettare i principi della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale. 4. Le Parti promuovono inoltre azioni e l'attuazione dei programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilità e la formazione dei ricercatori, compresi il programma Erasmus+ e le azioni Marie Sklodowska-Curie dell'UE. Tali azioni e programmi mirano, tra l'altro, a sostenere la cooperazione interistituzionale e lo sviluppo di collegamenti tra istituti di istruzione superiore, incoraggiare la mobilità di studenti, personale accademico, ricercatori ed esperti, promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze, contribuire allo sviluppo delle capacità e della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Le azioni di cooperazione istituzionale potrebbero coinvolgere anche organismi come l'Istituto Asia-Europa.
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