Art. 35 · Tecnologie verdi
AccordoTitolo VII

Art. 35

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Tecnologie verdi

In vigore dal 7 mag 2026
Tecnologie verdi 1. Le Parti cooperano nel settore delle tecnologie verdi al fine di: a) facilitare l'integrazione delle tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali l'energia, l'edilizia, la gestione delle acque e dei rifiuti e i trasporti; b) promuovere il rafforzamento delle capacità nel settore delle tecnologie verdi, che può includere la cooperazione sugli strumenti di regolamentazione e di mercato, quali il finanziamento delle tecnologie verdi, gli appalti pubblici "verdi" e i marchi di qualità ecologica, secondo quanto stabilito dalle Parti; c) promuovere l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di tecnologie verdi e l'ampio uso di queste tecnologie; d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi ambientali. 2. La cooperazione può assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e workshop.
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