Accordo›Titolo VII
Art. 35
35 / 60Tecnologie verdi
In vigore dal 7 mag 2026
Tecnologie verdi
1. Le Parti cooperano nel settore delle tecnologie verdi al fine di:
a) facilitare l'integrazione delle tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali l'energia, l'edilizia, la gestione delle acque e dei rifiuti e i trasporti;
b) promuovere il rafforzamento delle capacità nel settore delle tecnologie verdi, che può includere la cooperazione sugli strumenti di regolamentazione e di mercato, quali il finanziamento delle tecnologie verdi, gli appalti pubblici "verdi" e i marchi di qualità ecologica, secondo quanto stabilito dalle Parti;
c) promuovere l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di tecnologie verdi e l'ampio uso di queste tecnologie;
d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi ambientali.
2. La cooperazione può assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e workshop.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-35