Art. 23 · Criminalità organizzata e corruzione
AccordoTitolo V

Art. 23

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Criminalità organizzata e corruzione

In vigore dal 7 mag 2026
Criminalità organizzata e corruzione Le Parti cooperano per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende attuare gli strumenti internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, quali in particolare la convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione UNGA n. 55/25 del 15 novembre 2000, integrata dai relativi protocolli, e la convenzione dell'ONU te contro la corruzione, adottata con la risoluzione UNGA n. 58/4 del 31 ottobre 2003.
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