Accordo›Titolo V
Art. 22
22 / 60Droghe illecite
In vigore dal 7 mag 2026
Droghe illecite
1. Le Parti collaborano per garantire una politica contro le droghe illecite equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle responsabili della sanità, della giustizia, degli affari interni e delle dogane, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative dell'abuso di droghe per le persone e la società nel suo insieme e per prevenire più efficacemente la diversione dei precursori chimici.
2. Le Parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano su principi concordati dalle Parti, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, della dichiarazione politica e della dichiarazione sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dall'UNGA il 10 giugno 1998, e della dichiarazione politica e relativo piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e equilibrata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati dalla commissione Stupefacenti dell'ONU l'11-12 marzo 2009.
3. Le Parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche riguardanti la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-22