Accordo›Titolo IV
Art. 15
15 / 60Politica di concorrenza
In vigore dal 7 mag 2026
Politica di concorrenza
1. Le Parti promuovono, e possono cooperare per garantire, l'applicazione efficace delle regole di concorrenza, prendendo in considerazione la nozione di trasparenza e correttezza procedurale per garantire la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati reciproci.
2. Le Parti intraprendono attività di cooperazione tecnica relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per queste attività a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-15