Traduzione
Art. 7
7 / 26Esame e valutazione dei progressi
In vigore dal 6 mag 2026
1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:
a) i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2;
b) gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La frequenza della pubblicazione è stabilita dalla riunione delle Parti.
3. Ciascuna Parte provvede affinché i risultati del campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.
4. Sulla base dei dati così raccolti e valutati ciascuna Parte riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2 e pubblica una valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame è fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilità di realizzare i riesami di cui all' paragrafo 2 a scadenze più ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono un riesame degli obiettivi fissati all', paragrafo 2, al fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.
5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell' una relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti.
Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.
6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette relazioni sintetiche.
Storico versioni
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