Traduzione
Art. 22
22 / 26Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
In vigore dal 6 mag 2026
Ratifica, accettazione, approvazione
o adesione
1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale da cui è stato sottoscritto.
2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le organizzazioni di cui all'.
3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell' che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o più Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.
4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica di cui all' devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il Depositario in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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