Art. 2 · Definizioni
Traduzione

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 6 mag 2026
" Definizioni Ai fini del presente Protocollo, 1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo delle acque» designa qualsiasi effetto negativo significativo per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattie o disfunzioni causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità; 2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere, cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini analoghi; 3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo; 4. l'espressione «acque confinate» designa i corpi idrici artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque costiere, all'interno o all'esterno di un edificio; 5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o più Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario, il limite di queste acque è una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive; 6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali significativi per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità in una zona che rientra nella giurisdizione di un'altra Parte contraente, a prescindere dal fatto che tali effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero; 7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attività umana la cui origine fisica è situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte contraente della Convenzione. Questo effetto sull'ambiente può assumere varie forme: rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo, per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori; può trattarsi anche di un pericolo per il patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori; 8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati attraverso sistemi di collettamento o impianti che servono un singolo nucleo domestico o una singola impresa; 9. l'espressione «sistema di collettamento» designa: a) un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei domestici o imprese, e/o b) un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue industriali, che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa privata o da una partnership dei due settori; 10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati; 11. il termine «il pubblico» designa una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 12. l'espressione «autorità pubblica» designa: a) l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro livello, b) le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi doveri, attività o servizi specifici nel settore dell'ambiente, della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e della fornitura idriche, c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b), d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale menzionata all' che sia Parte contraente al presente Protocollo. La presente definizione non include enti o istituzioni che agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative; 13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili dell'unità territoriale al di sotto dello Stato; 14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992; 15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi dell' della stessa; 16. il termine «Parte» designa, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all' che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in vigore; 17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo istituito dalle Parti ai sensi dell'.
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