Art. 12 · Azione internazionale congiunta e coordinata
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Art. 12

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Azione internazionale congiunta e coordinata

In vigore dal 6 mag 2026
Azione internazionale congiunta e coordinata In forza dell' lettera a) le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per: a) la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all' paragrafo 2; b) l'elaborazione di indicatori ai fini dell' paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime; c) l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell' al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi; d) l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi; e) lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale; f) la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorità competenti di una Parte alle omologhe autorità delle altre Parti interessate di: i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati; g) lo scambio di informazioni sui mezzi più efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.
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