Accordo Quadro›Titolo VIII
Art. 59
59 / 64Entrata in vigore e applicazione provvisoria
In vigore dal 1 mag 2026
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Thailandia e l'UE possono applicare il presente accordo in via provvisoria, in tutto o in parte, conformemente alle rispettive procedure interne, in attesa dell'entrata in vigore.
3. L'applicazione provvisoria ha effetto trenta giorni dopo la data in cui:
a) l'UE ha notificato alla Thailandia l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, indicando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria; e
b) la Thailandia ha notificato all'UE l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, accettando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria.
4. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La denuncia ha effetto trenta giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
5. Per le disposizioni del presente accordo che sono applicate in via provvisoria, l'entrata in vigore del presente accordo si intende riferita alla data di applicazione provvisoria di cui al paragrafo 3.
6. Il comitato misto e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante l'applicazione provvisoria del presente accordo nella misura in cui tali funzioni siano necessarie per garantirne l'applicazione suddetta. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti se si pone termine all'applicazione a titolo provvisorio del presente accordo a norma del paragrafo 4.
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