Art. 56 · Facilitazione
Accordo QuadroTitolo VIII

Art. 56

56 / 64

Facilitazione

In vigore dal 1 mag 2026
Facilitazione Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-56