Art. 53 · Clausola evolutiva
Accordo QuadroTitolo VIII

Art. 53

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Clausola evolutiva

In vigore dal 1 mag 2026
Clausola evolutiva 1. Le parti possono estendere, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Detti accordi specifici o protocolli sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune. 2. In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo.
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