Art. 51 · Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi
Accordo QuadroTitolo VI

Art. 51

51 / 64

Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi 1. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo nei paesi terzi. 2. Le parti convengono di cooperare in azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei paesi confinanti con la Thailandia e oltre, nei settori pertinenti alla cooperazione trilaterale. I settori di cooperazione devono essere determinati da tutti i partner coinvolti, secondo le esigenze dei paesi beneficiari, le capacità e le competenze dell'UE e della Thailandia, e devono essere decisi su base ad hoc.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-51