Accordo Quadro›Titolo VI
Art. 50
50 / 64Risorse disponibili per la cooperazione
In vigore dal 1 mag 2026
Risorse disponibili per la cooperazione
1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia secondo le procedure e i criteri propri di finanziamento.
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