Art. 50 · Risorse disponibili per la cooperazione
Accordo QuadroTitolo VI

Art. 50

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Risorse disponibili per la cooperazione

In vigore dal 1 mag 2026
Risorse disponibili per la cooperazione 1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia secondo le procedure e i criteri propri di finanziamento.
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