Art. 42 · Istruzione e cultura
Accordo QuadroTitolo V

Art. 42

42 / 64

Istruzione e cultura

In vigore dal 1 mag 2026
Istruzione e cultura 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture e lingue. 2. Le parti si adoperano per prendere misure idonee a promuovere il contributo dell'istruzione e della cultura alla formazione in materia di sviluppo sostenibile, a stimolare gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in tali campi, compresa l'organizzazione comune di manifestazioni culturali. In tale contesto, le parti convengono di continuare a sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa. 3. Le parti convengono di cooperare strettamente nelle sedi internazionali pertinenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), al fine di migliorare la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, in particolare nel contesto della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972, e della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dalla conferenza generale dell'Unesco il 17 ottobre 2003, dando rilievo nel contempo alla promozione della diversità culturale per lo sviluppo delle arti e dell'economia creativa basata sulla conoscenza. 4. Le parti promuovono inoltre misure intese a stabilire contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a facilitare gli scambi di informazioni, competenze tecniche, studenti, personale accademico ed esperti, e promuovono ulteriormente i contatti tra gruppi di riflessione. Nella cooperazione e nell'impiego delle risorse tecniche sono sfruttate le possibilità offerte dai programmi dell'UE per l'istruzione e la cultura riservati al sud-est asiatico e l'esperienza acquisita dalle parti in tale settore. Le parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e di promuovere l'attuazione del programma Erasmus +, nonché di scambiare le migliori pratiche riguardanti le politiche per i giovani e le attività a favore dei giovani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-42