Accordo Quadro›Titolo V
Art. 40
40 / 64Trasporti
In vigore dal 1 mag 2026
Trasporti
1. Le parti si adoperano per cooperare nei settori pertinenti della politica dei trasporti nell'intento di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, in linea con norme e principi internazionali pertinenti applicabili a entrambe le parti, migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione a un accesso equo e a prezzi accessibili per tutti, promuovere la sicurezza marittima e aerea, favorire la protezione dell'ambiente e aumentare l'efficienza dei sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti è volta a promuovere:
a) lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trasporto urbano e pubblico sicuri, abbordabili, accessibili e sostenibili per tutti, con particolare attenzione alle esigenze delle persone in situazioni di vulnerabilità (tra cui donne, bambini, persone con disabilità e anziani), i trasporti terrestri, marittimi e aerei, la logistica dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali;
b) l'uso civile dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare attenzione agli aspetti normativi, industriali e di sviluppo del mercato di comune interesse; in proposito si prenderà in considerazione la possibilità di servirsi del sistema globale di navigazione satellitare europeo per massimizzare i benefici di entrambe le parti;
c) un dialogo volto a potenziare la sicurezza aerea, le reti infrastrutturali e le operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e a esaminare le possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo; è opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo in settori di reciproco interesse, con in particolare i seguenti obiettivi:
i) facilitare, collaborando, l'eliminazione di tutti gli ostacoli in grado di frenare lo sviluppo del commercio marittimo e migliorare le condizioni di svolgimento delle operazioni del trasporto marittimo di merci tra i porti delle parti;
ii) garantire un accesso senza restrizioni e a condizioni commerciali agli scambi marittimi internazionali e agli scambi estero su estero;
iii) migliorare la competitività del settore del trasporto marittimo delle parti; e
iv) riconoscere alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Thailandia o gestite da cittadini o società dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, ai servizi ausiliari e portuali, tenendo conto del ruolo del trasporto marittimo ai fini dello sviluppo di una catena dei trasporti efficiente;
e) l'applicazione di norme di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili alle parti, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.
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