Art. 37 · Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione
Accordo QuadroTitolo V

Art. 37

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Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione

In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione 1. Le parti convengono di cooperare in tutti i campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di interesse reciproco e nel rispetto delle loro politiche. Tale cooperazione rafforzerà il sostegno alle iniziative multilaterali e regionali di ricerca e innovazione per offrire nuove soluzioni alle sfide verdi, digitali, sanitarie, sociali e dell'innovazione. Saranno particolarmente necessarie azioni comuni per prevenire future crisi sanitarie mondiali, in particolare le malattie infettive emergenti, e per un impegno comune a costruire un mondo più sano, più sicuro, più equo e più sostenibile. I settori di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, la ricerca di soluzioni a sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la crisi della biodiversità, l'inquinamento, l'esaurimento delle risorse, le malattie infettive, anche in situazioni di crisi, con soluzioni compatibili con la transizione verde e digitale. Le iniziative dovrebbero dimostrare un ruolo di guida a livello mondiale per quanto riguarda le ambizioni in materia di clima e ambiente. 2. La cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione intende: a) promuovere la continuità dei programmi scientifici, tecnologici e di innovazione e sostenere lo sviluppo economico, una società basata sulla conoscenza, la qualità della vita e l'ambiente sostenibile; b) favorire gli scambi di informazioni e di conoscenza scientifica, tecnologia e dell'innovazione, segnatamente sull'attuazione di politiche e programmi; c) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti; d) promuovere lo sviluppo delle risorse umane; e) promuovere la ricerca comune nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica e promuovere l'accesso equo, il partenariato e la titolarità comune dei risultati della ricerca nel rispetto delle regole sui diritti di proprietà intellettuale, dei valori e principi condivisi e delle condizioni quadro concordate. 3. La cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione si sviluppa in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca. La proprietà intellettuale derivante da ricerca e attività comuni è condivisa secondo modalità convenute di comune accordo. 4. Nell'ambito della cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, le parti favoriscono la partecipazione delle rispettive agenzie governative e dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le MPMI. 5. Le parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai programmi di cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione.
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