Accordo Quadro›Titolo V
Art. 34
34 / 64Cooperazione su politica industriale e micro, piccole e medie imprese
In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione su politica industriale e micro, piccole e medie imprese
Le parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, la resilienza della catena di approvvigionamento e l'accesso ai finanziamenti in tutti i settori ritenuti idonei, al fine di migliorare la formalizzazione e l'accesso ai mercati internazionali, la competitività e la crescita delle MPMI, anche attraverso:
a) lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze nella creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle MPMI;
b) la promozione di contatti tra gli operatori economici, il sostegno agli investimenti comuni, la creazione di joint venture e di reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'UE, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
c) informazioni, innovazione e scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e al mercato;
d) il sostegno allo sviluppo di capacità per le MPMI in modo da facilitarne l'integrazione nell'economia mondiale e nelle catene di approvvigionamento;
e) l'agevolazione e il sostegno delle attività avviate dalle MPMI delle parti;
f) la promozione della responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-34