Art. 31 · Cooperazione nel settore finanziario
Accordo QuadroTitolo V

Art. 31

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Cooperazione nel settore finanziario

In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione nel settore finanziario Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle proprie necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
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