Accordo Quadro›Titolo V
Art. 30
30 / 64Diritti umani
In vigore dal 1 mag 2026
Diritti umani
1. Le parti convengono di collaborare per la promozione e la tutela dei diritti umani, sulla base del principio del consenso e del rispetto reciproci. Le parti promuovono un dialogo regolare costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.
2. La cooperazione nell'ambito dei diritti umani può comprendere, tra l'altro:
a) lo sviluppo di capacità per l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani applicabili alle parti e per il rafforzamento dell'attuazione dei piani d'azione in materia di diritti umani;
b) la promozione del dialogo e degli scambi di contatti e informazioni sui diritti umani;
c) il rafforzamento della cooperazione costruttiva tra le parti nell'ambito degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani.
3. Le parti cooperano per rafforzare i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo. La cooperazione può comprendere:
a) il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;
b) la collaborazione e il coordinamento per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, compresa l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un patrocinio a spese dello Stato efficace e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia, conformemente agli obblighi che incombono alle parti in virtù del diritto internazionale dei diritti umani.
Storico versioni
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