Art. 28 · Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Accordo QuadroTitolo IV

Art. 28

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Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In vigore dal 1 mag 2026
Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per prevenire e combattere efficacemente l'abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 2. Le parti convengono di cooperare per elaborare e attuare leggi, norme e regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le norme elaborate dagli organismi internazionali attivi in tale settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale. 3. La cooperazione di cui al presente articolo intende altresì promuovere gli scambi di informazioni pertinenti in linea con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
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