Art. 19 · Commercio digitale
Accordo QuadroTitolo III

Art. 19

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Commercio digitale

In vigore dal 1 mag 2026
Commercio digitale 1. Le parti si scambiano informazioni sulle questioni regolamentari nel contesto del commercio digitale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, che riguardano: a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili; b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta; c) la protezione dei consumatori; d) altre questioni pertinenti allo sviluppo del commercio digitale. 2. Riconoscendo la natura mondiale del commercio digitale, le parti affermano l'importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.
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