Accordo Quadro›Titolo III
Art. 18
18 / 64Diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 1 mag 2026
Diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti si scambiano informazioni e condividono esperienze sui seguenti temi: prassi, promozione, diffusione, semplificazione, gestione, protezione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti, lotta alla contraffazione e alla pirateria, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e rafforzamento della protezione di tali diritti secondo quanto convenuto tra le parti. Esse cooperano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione dei brevetti, delle indicazioni geografiche, dei marchi, dei diritti d'autore, dei disegni e modelli industriali e la protezione delle varietà vegetali.
2. Le parti si prestano reciproca assistenza tecnica nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e si prestano reciprocamente assistenza per migliorare la protezione, l'uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale sulla base dell'esperienza europea, come pure per accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.
3. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha relativa all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e sulla salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001, e ribadiscono la loro adesione alla medesima. Le parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonché il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-18