Accordo Quadro›Titolo III
Art. 17
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In vigore dal 1 mag 2026
Servizi
Le parti avviano un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-17