Art. 17 · Servizi
Accordo QuadroTitolo III

Art. 17

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Servizi

In vigore dal 1 mag 2026
Servizi Le parti avviano un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
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