Accordo Quadro›Titolo III
Art. 15
15 / 64Investimenti
In vigore dal 1 mag 2026
Investimenti
Le parti incentivano i flussi di investimenti rendendo più favorevole e attraente il contesto per gli investimenti reciproci grazie a un dialogo regolare inteso a rafforzare la comprensione e cooperazione in materia di investimenti, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo la trasparenza, l'apertura e la non discriminazione nei confronti degli investitori conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-15