Art. 10 · Questioni sanitarie e fitosanitarie
Accordo QuadroTitolo III

Art. 10

10 / 64

Questioni sanitarie e fitosanitarie

In vigore dal 1 mag 2026
Questioni sanitarie e fitosanitarie 1. Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori. 2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995, comprese le norme della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della commissione del Codex Alimentarius. 3. Le parti convengono di avviare una cooperazione tesa allo sviluppo di capacità nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo delle capacità è in funzione delle necessità di ciascuna parte ed è effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra parte. 4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie per discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti. 5. Le parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo. 6. Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-10