Art. 3 · Rappresentanti delle amministrazioni in seno all'organismo paritetico

Art. 3

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Rappresentanti delle amministrazioni in seno all'organismo paritetico

In vigore dal 24 apr 2026
Rappresentanti delle amministrazioni in seno all'organismo paritetico 1. All'organismo paritetico di cui all', paragrafo 3, dell'Accordo di cui all' della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: a) Presidenza del Consiglio dei ministri; b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) Ministero dell'interno; d) Ministero dell'economia e delle finanze; e) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) Ministero della cultura; h) regione Lazio; i) Roma Capitale; l) Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
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