Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 11 apr 2026
1. Dall'attuazione delle disposizioni del Protocollo di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione di cui all', come sostituito dall'articolo VII del Protocollo di cui al medesimo , si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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